Il solo rinforzo statico dei solai può beneficiare del SuperBonus 110%?

Tra i tanti incentivi contenuti nel Decreto Rilancio 2020, l’art. 119  ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare.

Leggendo con attenzione però il comma 4 di tale articolo, riferito agli interventi antisismici, si legge che gli interventi che nel precedente Sismabonus godevano di agevolazioni variabili dal 50% all’85% per un importo massimo di 96.000 euro, ora godono di un’agevolazione del 110% senza distinzione alcuna purché gli edifici siano situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi del D.P.C.M. n. 3274 del 2003 e dei più recenti aggiornamenti regionali della mappa sismica. In questo modo viene quindi eliminato l’impianto originario del Sismabonus che si basava sulla diversa premialità offerta in funzione del grado di miglioramento sismico raggiunto. Non solo, leggendo con attenzione pare inoltre che il Superbonus sia esteso a qualsiasi intervento strutturale che va dal semplice consolidamento statico fino al miglioramento sismico.

Gli interventi presi in considerazione sono infatti quelli indicati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013) che è possibile suddividere in due categorie:

  • da 1-bis a 1-ter: spese per misure antisismiche generali
  • da 1-quarter a 1 septes: misure legate alla riduzione di rischio sismico.

Il comma 1-bis dell’art. 16 DL 63/2013 fa riferimento agli interventi indicati al punto i) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 che si riporta espressamente:
«interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Scritto così sembra che qualsiasi intervento antisismico possa usufruire del SuperBonus al 110% tramutandosi in un intervento trainante.

Forse l’intento del legislatore di snellire ed accelerare le procedure è andato ben oltre in quanto un conto è realizzare un intervento, seppur importante, di sicurezza statica, un altro è realizzare un intervento di miglioramento sismico considerato i tempi e l’impegno progettuale che quest’ultimo comporta.

Il consiglio quindi è di usare sempre il buon senso e cercare di abbinare agli interventi statici anche accorgimenti per un miglioramento sismico, o, per lo meno, dimostrare che l’intervento statico ha come conseguenza anche quella del miglioramento sismico. La tecnica della soletta collaborante per esempio, se collegata alle pareti perimetrali, risulta essere un’ottima soluzione per conferire all’edificio quel comportamento scatolare in grado di contrastare in maniera efficace l’azione sismica. I connettori Tecnaria permettono di perseguire tale scopo ed il loro acquisto può beneficiare della detrazione del 110% dal momento che tale detrazione si applica alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, pertanto: acquisto di materiali, progettazione e spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo e diritti sui titoli abilitativi edilizi.